Chi dovrebbe svolgere, oggi, l’attività di ricostruzione unghie?
A chi sarebbe più corretto affidare questo lavoro, che richiede impegno, dedizione, tanto esercizio ma soprattutto competenza in materia?
Ad oggi due sono le figure che si contendono questo ruolo, e due le fazioni in contrasto: le onicotecniche, che svolgono solo ed esclusivamente la ricostruzione unghie e/o l’applicazione dello smalto semipermanente, e le estetiste, che oltre a queste attività si occupa della bellezza estetica a 360 gradi.
Il mancato riconoscimento legislativo dell’attività di ricostruzione unghie non permette ancora oggi di stabilire in maniera chiara e definitiva quali sono le competenze e i requisiti necessari per esercitare tale attività, cosicché le interpretazioni e le “correnti di pensiero” risultano molteplici, nonché spesso contrastanti fra loro.
In particolare, essendo che la “professione riconosciuta” che più si avvicina all’attività dell’onicotecnico è quella di estetista (indicata dal codice ISTAT 93.02.3), si pone oggi il problema di rendere o meno obbligatoria tale qualifica per consentire l’esercizio dell’attività di onicotecnico; in alternativa a tale obbligo, bisognerebbe ritenerla una semplice attività artigianale che non necessita di tale corso abilitante.
Di seguito alcuni argomenti che animano la contestazione:
1. INVASIVITA’ SUL CORPO UMANO
La questione che più di tutti risulta problematica è capire se tale attività sia da considerarsi invasiva e modificativa del corpo umano e, dunque, esercitabile solo da soggetti in possesso della qualifica di estetista prevista dalla legge n. 1/1990, oppure se sia da ritenersi non invasiva e quindi assimilabile ad un’attività di tipo artigianale che non richieda tale qualifica.
La legge n. 1/90, che disciplina l’attività di estetista, riporta: “L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.”
Obiettivamente, mentre l’attività di estetista presuppone un effetto invasivo e modificativo del corpo umano, l’attività di onicotecnico ha su di esso un’incidenza decisamente minore: il suo scopo è semplicemente ornamentale e non ha un momento invasivo, poiché gli strumenti dell’onicotecnico non incidono e non modificano la fisiologia del dito e dell’unghia naturale. Ogni intervento di mantenimento/ correzione/ decorazione da parte dell’onicotecnico, inoltre, viene effettuato esclusivamente sull’unghia artificiale, la quale può essere rimossa in qualsiasi momento, sempre senza che venga alterata la fisiologia delle unghie naturali.
Il punto cruciale, all’interno della questione dell’invasività, è la differente considerazione dell’intervento dell’onicotecnico sull’unghia naturale, ed eventualmente sulla pelle circostante: l’utilizzo di una lima per modellare l’unghia naturale, la rimozione delle cellule morte dalla superficie ungueale e la sua preparazione per far aderire il prodotto, nonché l’utilizzo di eventuali spingipelle per consentire una migliore copertura dell’unghia, vengono spesso considerati attività di manicure rientranti nelle competenze dell’estetista, anche se molti le ritengono attività non invasive e che in sostanza non modificano il corpo umano.
2. UTILIZZO DI PRODOTTI “COSMETICI”
Molti considerano rilevante anche quest’altro aspetto: l’attività di onicotecnico non prevede l’utilizzo di prodotti cosmetici, come invece avviene nell’esercizio della professione di estetista.
La legge n. 1/90 sull’estetica, infatti, prosegue così: “Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico… e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713”. A tal proposito, il Ministero della Sanità ha comunicato l’elenco dei prodotti utilizzati dall’onicotecnico, e ne definisce così la natura: ‘non sono prodotti cosmetici, ma sostanze che servono per la costruzione di unghie artificiali e accessori per la loro applicazione”.
3. COMPETENZE
Si discute, inoltre, anche sul fatto che le competenze che un’estetista deve possedere non sono in alcun modo pertinenti all’attività di onicotecnico: il massaggio, l’epilazione, la pulizia del viso, ecc. non sono attività che un onicotecnico deve apprendere per poter esercitare la ricostruzione unghie, per cui sarebbe richiesta una qualifica molto più ampia in rapporto a ciò che effettivamente richiede l’esercizio dell’attività in questione.
4. ALTRE ATTIVITA’ REGOLAMENTATE
Infine, la mancanza di uno specifico riconoscimento legislativo in tal senso è motivo di sorpresa per molti, che tengono a segnalare come altre attività siano regolate autonomamente, pur essendo oggettivamente molto più invasive: i tatuatori ad esempio sono figure professionali che hanno già una loro specifica regolamentazione, distinta e separata dall’estetista.
Alla luce di queste osservazioni sarebbe auspicabile che l’attività di onicotecnico venisse riconosciuta come figura professionale a sè stante, e che fosse abilitata all’esercizio della sola attività di ricostruzione unghie grazie ad una formazione professionale altamente specifica, finalmente riconosciuta a livello nazionale.